Investigazioni Aziendali, Concorrenza sleale, Indagini assenteismo e infedeltà aziendale
Quanto costa assumere un investigatore privato per svolgere investigazioni aziendali?
In linea di massima, il costo per assumere un investigatore privato specializzato per svolgere investigazioni aziendali- per presunta concorrenza sleale-spionaggio aziendale-informatico- fuga notizie riservate-infedeltà dei dipendenti-soci-amministratori; varia in base alle complessità delle indagini aziendali da svolgere- e comunque concordato con il cliente. Quanto costa un investigatore privato? Scopri tariffe e prezzi In linea generale la tariffa oraria applicata ad un'investigazione Aziendale, per operatore ha un costo minimo di € 60 (iva e spese escluse).
Investigatore privato Milano prezzi costi tariffe listino orario o giornata. Cerchi un investigatore privato Milano? Idfox -since 1991- Agenzia Investigazioni private specializzatati indagini sospetto infedeltà investigazioni aziendali concorrenza sleale, controllo dipendenti e soci,
CHI SIAMO
L’agenzia investigativa Idfox ® Since 1991, è specializzata in investigazioni private e aziendali altamente competenti e professionali Leader in Italia e all’estero, per la ricerca di prove certe e concrete grazie all’impiego di team investigatori altamente competenti in Investigazioni Internazionali professionali a favore di Privai, multinazionale e vari studi legali.
Il nostro team di esperti dell’agenzia IDFOX Srl, parla almeno correttamente 5 lingue: inglese, francese, spagnolo , tedesco e arabo ed è esperto nelle indagini private, aziendali, assicurative e finanziarie internazionali ed opera sotto la direzione dalla Dottoressa Margherita Maiellaro. La direttrice ha maturato un’esperienza pluriennale nel campo investigativo ed assicurativo ha conseguito una Laurea in Giurisprudenza, con specializzazione in diritto internazionale, presso l’Università Bocconi.
Chi può svolgere le investigazione private ed aziendali per concorrenza sleale?
Considerato la delicatezza, le indagini dovranno essere svolte da agenzie investigative con esperienza,” AUTORIZZATE E COMPETENTI”.
Le investigazioni aziendali in Italia ed estero, completa delle seguenti informazioni, raccolte da fonti nazionali ed internazionali con oltre 400 corrispondenti on line in circa 170 paesi al mondo, effettua in maniera dettagiate-professionale e competente, investigazioni aziendali e private, indagini patrimoniali su aziende e persone fisiche, al rintraccio i beni componenti l’asse ereditario.
L’agenzia investigativa International Detective Fox ® “IDFOX Investigazioni “è stata fondata da Max Maiellaro.
Il fondatore, con oltre 30 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, già diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell’omonimo Gruppo AGUSTA SpA, è stato inoltre responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, nonché presso vari gruppi operanti in svariati settori quale metalmeccanici, chimica, oreficeria, tessile, alta moda, elettronica e grande distribuzione, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà aziendale, ai beni, marchi e brevetti, concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how e tutela delle persone e della famiglia, nonché referente abituale di imprenditori, manager, multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero.
Contatti, Contacts
Investigations Agency IDFOX SRL
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Investigatore Privato: Cosa Fa, Come Si diventa investigatore privato?
Per fare l’investigatore ci vuole soprattutto intuito e tanta passione.
Insomma, diventare investigatori privati significa dedicare tanto tempo al proprio lavoro. Le soddisfazioni non mancano, lo ripetiamo, ma occorrono preparazione e aggiornamento professionale quotidiano per svolgere quest’attività al meglio: a noi investigatori vengono infatti richieste competenze tecniche specifiche in costante evoluzione e grandi capacità di relazionarsi alle persone, tanto senso di responsabilità, riservatezza ed estrema discrezione. Questo lavoro, come tanti altri, richiede soprattutto una cosa: una grande passione.
Se volete saperne di più o state pensando di ingaggiare un investigatore privato, contattateci pure: saremo ben lieti di darvi tutte le informazioni
Quella di investigatore privato è una professione che richiede competenze trasversali e diverse tra loro, tutte molto specifiche complesse:
Investigatore privato: cosa fa, come si diventa e quanto guadagna
Sul nostro sito trattiamo argomenti relativi alla professione di investigatore privato: tipologia di indagini effettuate, realtà con cui collaboriamo, curiosità e approfondimenti sui diversi aspetti che riguardano il nostro lavoro. Mai prima d’ora, però, avevamo spiegato chi è esattamente un investigatore privato, cosa fa e cosa occorre per intraprendere questa professione difficile ma emozionante che, se svolta con competenza e passione, offre tante soddisfazioni, non solo economiche ma anche e soprattutto lavorative.
Indice dell'articolo nascondi
-Chi è e cosa fa l’investigatore privato
-Come si diventa investigatore privato
- Quanto costa assumere un investigatore privato
-Per fare l’investigatore ci vuole soprattutto passione
In questo articolo vi presentiamo la figura dell’investigatore privato: chi è, cosa fa e quali sono i requisiti essenziali per diventare investigatori professionisti, sperando non solo di informare chi è alla ricerca di una figura del genere per tutelare i propri interessi ma anche le tante persone che – incuriosite dal nostro lavoro – vorrebbero saperne di più e magari avviarsi verso questa affascinante carriera.
Chi è e cosa fa l’investigatore privato
Contrariamente all’idea quasi romantica che un po’ tutte le persone hanno dell’investigatore privato (influenzata soprattutto dalla televisione e dalla letteratura), questa figura professionale si occupa esclusivamente di reperire eventuali informazioni utili a far emergere la verità dei fatti su cui è chiamato a indagare.
Quella di investigatore privato è una professione che richiede competenze trasversali e diverse tra loro, tutte molto specifiche: essendo, infatti, i servizi offerti abbastanza variegati come vari sono gli ambiti di operatività e gli strumenti utilizzati, l’operatore è chiamato a raccogliere informazioni private e aziendali riguardo le persone e le situazioni su cui è chiamato a investigare.
Comprendete bene che ciò significa, per tutti noi investigatori professionisti, passare tantissime ore o intere giornate fuori casa per operare direttamente sul campo e ottenere qualsiasi informazione utile ai clienti che ci affidano un caso.
Essendo proprio le informazioni il fulcro del nostro lavoro, per acquisire ogni notizia ed elemento utile al caso su cui lavora e fornire materiale utile a eventuali vie legali a cui il proprio cliente potrebbe ricorrere, l’investigatore privato svolge le seguenti attività:
-ricerche online;
-accesso a database pubblici e privati;
-appostamenti con pedinamenti con documentazione fotografica ;
-interviste;
-bonifiche ambientali;
-antitaccheggio investigativo.
Insomma, niente armi e conflitti a fuoco, niente risse da bar in zone malfamate di città ma riservatezza e discrezione assoluta al fine di portare a termine il proprio compito: raccogliere quante più notizie utili al caso a cui si sta lavorando.
L’investigatore privato, tra l’altro, si occupa di diversi tipi di indagine – private, aziendali, assicurative su tutte – che vengono applicate in ambiti molto diversi fra loro ma sempre con lo scopo di fornire gli elementi necessari al proprio cliente per preservare i propri interessi, siano essi familiari o aziendali. A tal riguardo, una novità riguarda le indagini OSINT e/o di business intelligence: questo tipo di indagini sono sempre più richieste, dato il loro carattere puramente “informativo” rispetto all’indagine investigativa vera e propria, svolta sul campo.
Come si diventa investigatore privato
Per quanto concerne i requisiti fondamentali per diventare investigatore e ottenere la necessaria licenza, questi sono sia di carattere tecnico che finanziario. Nello specifico, per ambire a diventare investigatore occorre:
-Scienze dell’Investigazione;
-aver conseguito una laurea almeno triennale nelle seguenti aree:
-Giurisprudenza; Economia; -Sociologia;
-Psicologia a Indirizzo Forense; Scienze Politiche;
-altri corsi di laurea equiparati.
- aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno 3 anni, presso un investigatore privato autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;
- aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate;
-non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non aver ottenuto la riabilitazione;
-non essere stato sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
-non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, o per violenza e resistenza all’Autorità;
-non avere esercitato taluna delle attività disciplinate dall’articolo 134 T.U.L.P.S. in assenza della prescritta licenza;
-presentare una fideiussione bancaria per l’avvio dell’attività.
Come è facile immagine, i requisiti sono abbastanza stringenti poiché si intende preservare la professionalità che un lavoro del genere richiede obbligatoriamente. Non potrebbe essere altrimenti, d’altronde: le informazioni personali o aziendali raccolte da un investigatore sono sensibili e vanno elaborate con cura, discrezione e competenze trasversali.
Essere in possesso di tutti i requisiti comunque non basta: per avviare la carriera di investigatore privato va ottenuta la licenza da parte della Prefettura di competenza: quest’ultima, rilasciata ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S., è necessaria per lo svolgimento di attività d’indagine, ricerca e raccolta di informazioni per conto di privati.
Per tale motivo, è indispensabile e buona norma professionale stabilire con cliente un vero e proprio progetto investigativo in base alle sue necessità e al budget disponibile, per quello che viene considerato un investimento vero e proprio: una buona indagine, infatti, porta sempre vantaggi economici ai nostri clienti (vantaggi che sovente superano di gran lunga il budget messo a disposizione per il nostro lavoro).
Dipendenti licenziati e investigatori privati
La Cassazione si è espressa su un caso di licenziamento disciplinare basato su prove raccolte da investigatori
SENTENZE
Con la sentenza n. 28378/2023 (sotto allegata) la Cassazione si è occupata di una vicenda legata ad un licenziamento disciplinare basato su prove raccolte da detective privato.
È ormai pacifico che il datore di lavoro possa effettuare controlli sui propri dipendenti (cc.dd. difensivi) a tutela del proprio patrimonio aziendale, anche di tipo occulto, se finalizzati ad evitare comportamenti illeciti, ed in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, e sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto. Non è esclusa la possibilità per il datore di lavoro - ed è anzi ormai prassi consolidata - di ricorrere ad agenzie investigative purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, restando giustificato l'intervento in questione non solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che degli illeciti siano in corso di esecuzione.
Pertanto, i controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa, riguardanti l'attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti, od integrare attività fraudolente o fonti di danno per il datore medesimo, escludendo che l'oggetto dell'accertamento sia l'adempimento, la qualità o la quantità della prestazione lavorativa.
Per il trattamento dei dati personali della persona oggetto di indagine (cd. "target investigativo"), l'investigatore privato può fruire dell'esimente prevista dall'ex art. 24 d. lgs. 196/03 rispetto all'obbligo di acquisizione del consenso preventivo stabilito dall'ex art. 23 stesso codice (oggi Considerando 47 e 52 GDPR 679/2016), applicabile allorquando si intenda tutelare un proprio od altrui diritto in sede giudiziaria.
Può capitare, però, che l'investigatore incaricato abbia necessità di avvalersi di altri investigatori. In tal caso è necessario che il primo rispetti scrupolosamente non soltanto i dettami previsti dall'articolo 260 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del TULPS) e dal D.M 269/10 in materia di investigazione privata, ma anche quelli statuiti dal suddetto GDPR in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, è indispensabile che i nominativi di eventuali altri professionisti coinvolti nell'indagine siano indicati nell'incarico all'atto del conferimento, o successivamente allo stesso qualora l'esigenza sia sopravvenuta. Trattasi di un requisito di validità e di liceità delle indagini e della utilizzabilità del relativo esito, con ciò prescindendo dal fatto che l'investigatore "B" incaricato dall'investigatore "A" sia anche egli titolare della prevista autorizzazione. Nel mandato investigativo dell'agenzia incaricata, pertanto, è indispensabilità che sia menzionata l'ipotesi che essa si possa avvalere di altri investigatori, e che questi siano indicati in tale documento, sia ab origine sia ex post.
Tale mancanza inficia il mandato e comporta, di conseguenza, l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 11, co. 2, d.lgs. n. 196/2003, dei dati raccolti da soggetti non legittimati a farlo. L'autorizzazione n. 6/2016 del Garante per la protezione dei dati personali, registro dei provvedimenti n. 528 del 15/12/2016 prevede, infatti, che "l'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico ricevuto e non può avvalersi di altri investigatori non indicati nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico oppure successivamente in calce ad esso qualora tale possibilità sia stata prevista nell'atto di incarico", come anche ribadito dall'articolo 8, comma 4, del provvedimento del garante n. 60 del 06/11/2008, allegato A.6 al d.lgs. n. 196/2003.
Quanto precede trova origine nell'obbligo di carattere generale, in capo ad ogni soggetto, di acquisire preventivamente dall'interessato il consenso al trattamento dei suoi dati personali (ex articolo 23 del D. Lgs. 196/03). A tale onere si può derogare allorquando il trattamento sia necessario per varie finalità, tra cui quella di "far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria" (ex articolo 24 del D. Lgs. 196/03, comma 1, lettera f).
In assenza di un incarico specifico conferito dall'investigatore originario "A" all'investigatore di supporto "B", si potrebbe verificare una illecita diffusione di dati personali da parte dell'investigatore "A", ed un illecito trattamento da parte dell'investigatore "B" il quale - avendo acquisito senza titolo dati personali sul "target investigativo" - si potrebbe trovare nella paradossale situazione di dover adempiere all'obbligo di cui al comma 3 dell'articolo 14 del GDPR (informativa dati personali acquisiti presso terzi), da eseguirsi nel più breve tempo possibile e comunque entro un mese.
I dati personali raccolti e trattati, ovvero le informazioni e prove reperite in violazione dei suddetti dettami, sono quindi inutilizzabili ai sensi dell'articolo 11, comma 2, d. lgs. 196/2003, così come sostituito dall'articolo 2-decies del d. lgs. 101/2018 contenente identica formulazione, con l'unica aggiunta della salvezza di quanto previsto dall'art. 160 bis d. lgs, n. 196/03.
Scrivono i giudici: "Ne consegue che sul piano processuale tale norma preclude non solo alle parti di avvalersi dei predetti dati come mezzo di prova, ma pure al giudice di fondare il proprio convincimento su fatti dimostrati dal dato acquisito in modo non rispettoso delle regole dettate dal legislatore e dai codici deontologici".
D'altronde, questa assolutezza si spiega in chiave funzionale: la ratio della norma è quella di scoraggiare la ricerca, l'acquisizione e più in generale il trattamento abusivo di dati personali, e per realizzare questa funzione il rimedio previsto dal legislatore è quello di impedirne la realizzazione dello scopo. Nel caso in questione, non essendo stati indicati in calce alla lettera di incarico, neppure successivamente, i nominativi degli investigatori esterni a quello originariamente incaricato, viene meno la utilizzabilità della relazione investigativa e dei dati in essa evincibili. Oltre alle intuibili conseguenze nello specifico giudizio, gli investigatori "A" e "B" potrebbero essere sanzionati dalle rispettive Prefetture per violazione degli adempimenti relativi al mandato tra agenzie; essere citati dinanzi al Garante privacy, il primo per aver violato il divieto di diffusione dei dati personali, ed il secondo per illecito trattamento a seguito di omessa informativa. Essi potrebbero inoltre essere chiamati a rispondere dei danni subiti dal committente a seguito della inutilizzabilità delle prove raccolte (che ragionevolmente porterà all'annullamento del licenziamento), in quanto tale evento è stato determinato da una loro negligenza professionale, vale a dire dal mancato rispetto della normativa di settore in materia di investigazione privata e di tutela dei dati personali.
Scarica pdf Cass. n. 28378/2023
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L’agenzia IDFOX è correntemente diretta dalla Dottoressa Margherita Maiellaro. La direttrice ha maturato un’esperienza pluriennale nel campo investigativo ed ha conseguito una Laurea in Giurisprudenza, con specializzazione in diritto internazionale, presso l’Università Bocconi.
L’agenzia investigativa IDFOX Investigazioni è stata fondata da Max Maiellaro. Il fondatore, con oltre 30 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, già diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell’omonimo Gruppo AGUSTA SpA, è stato inoltre responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, nonché presso vari gruppi operanti in svariati settori quale metalmeccanici, chimica, oreficeria, tessile, alta moda, elettronica e grande distribuzione, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà aziendale, ai beni, marchi e brevetti, concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how e tutela delle persone e della famiglia, nonché referente abituale di imprenditori, manager, multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero.
Il team dell’agenzia IDFOX è formato da ex appartenenti alle Forze di Polizia, i quali si avvalgono di mezzi e tecniche sempre all’avanguardia e al passo con le nuove tecnologie, vantando conoscenze approfondite e certificate nel campo dell’intelligence. L’agenzia investigativa IDFOX fornisce documentazioni valide per uso legale, tra le quali: perizie e relazioni tecniche; servizi di osservazione documentati con foto e video
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Investigazioni aziendali:
Nell'ultimo periodo la richiesta di indagini aziendali è in continua crescita. Questo fenomeno può essere spiegato dal timore di essere truffati e traditi, che incombe come un'ombra sulle aziende. La minaccia del tradimento da parte dei dipendenti o dei soci, spinge sempre di più i titolari a cercare di tutelare il proprio patrimonio aziendale.
Per questo motivo la soluzione più semplice è quella di affidarsi ad un'agenzia investigativa, che indagherà per accertare l'illecito sospetto.
Che tipo di indagini aziendali possono essere svolte?
Quando si parla di investigazioni aziendali si apre un mondo perché esistono varie tipologie di indagini. Ad esempio si possono commissionare indagini investigative sui dipendenti:
* Indagine pre-assunzione: questa tipologia di indagine consiste nel raccogliere, prima dell'assunzione, tutte quelle informazioni relative al passato più o meno recente, sia personale che professionale del candidato con il fine di verificare l'affidabilità e la veridicità di quanto dichiarato dallo stesso.
* Indagini sull'infedeltà aziendale: quando si sospetta che un dipendente compia furti aziendali, atti di spionaggio e/o di sabotaggio.
* Indagini Assenteismo: vengono richieste quando un lavoratore si assenta da lavoro per svariati motivi, che possono essere abuso di permessi L.104, falsa malattia o svolgimento di doppio lavoro. Il ruolo dell'investigatore è quindi raccogliere tutte le prove necessarie per inchiodare il probabile furbo di turno.
Ma non è solo il dipendente che può destare sospetti! Infatti spesso capita che ci sia infedeltà anche tra gli stessi soci, e proprio per ovviare il concretizzarsi di questo scenario esistono delle apposite investigazioni su:
* Infedeltà dei soci: permettono di scoprire con esattezza se un socio ha rapporti conflittuali con l'azienda di appartenenza, divulgando informazioni riservate.
* Concorrenza sleale: indagini che si richiedono al verificarsi di atti illeciti, come contraffazione del marchio, diffusione di notizie false e denigratorie, o manipolazioni di dipendenti e collaboratori.
* Spionaggio Industriale: si verifica quando si subisce una fuga di notizie e si combatte grazie alla pratica del controspionaggio, con lo scopo di individuare i responsabili, interni o esterni all'azienda, che violano il patto di non concorrenza.
Al termine di ogni indagine, l'investigatore redige un fascicolo investigativo, che assume valore probatorio in sede giudiziale, in cui si spiega il lavoro svolto e vengono illustrati i risultati ottenuti.
Le investigazioni riguardanti la Due Diligence Aziende, come ad esempio le indagini reputazionali e la verifica della clientela, sono fondamentali per poter valutare la sicurezza di un investimento. Con queste investigazioni si stima il grado di esposizione al rischio dei singoli esponenti dell'azienda, calcolando il rischio operativo e reputazionale tramite lo studio dell'operato degli stessi e l'analisi del loro trascorso reputazionale.
Indagini antisabotaggio industriale
Per avere un quadro completo su ciò che concerne la sicurezza dei dati aziendali non si può non parlare dell'importanza delle indagini informatiche e delle bonifiche elettroniche da microspie. Le prime consentono di analizzare il livello di sicurezza aziendale attraverso pratiche come il phishing simulation o il penetration test, mentre le seconde sono in grado di rilevare, tramite strumenti professionali, la presenza di microspie all'interno di uffici, auto, PC o cellulari aziendali, e rimuoverle.
Perché rivolgersi ad un'agenzia investigativa?
La raccolta di tutte queste informazioni richiede dispendio di energie e di tempo. Ecco perché è una buona decisione quella di affidare all'agenzia investigativa il compito di svolgere questo tipo di indagini.
L'investigatore privato prepara per ogni tipologia di indagine affidata un accurato e dettagliato dossier, redatto in conformità alle previsioni della legge ai fini della utilizzabilità nelle sedi previste, contenente gli esiti dell'investigazione sul dipendente o socio o tutti i dati relativi alla reale situazione patrimoniale e finanziaria di un soggetto di cui si voglia saggiarne l'affidabilità o la solvibilità, comprensiva dei suoi beni mobili (autovetture e motocicli) e immobili (terreni o case), nonché della presenza di vincoli sugli eventuali beni (pignoramenti, sequestri o fallimenti), ovvero le notizie raccolte ai fini della profilazione reputazionale di un impresa, dei suoi esponenti ossia ancora del candidato in fase preassuntiva.
Analogamente anche nel caso di indagini informatiche ed attività di bonifica elettronica, all'esito delle attività fa seguito una relazione dettagliata sulle risultanze, redatta in conformità alla normativa.
Il datore di lavoro può far pedinare i dipendenti dai detective di un’agenzia investigativa per vedere dove vanno e cosa fanno durante le ore di permesso? SI, SI. SI!!!!!
Molti datori di lavoro sospettano che i propri dipendenti abusino della fiducia loro concessa, specialmente quando sono in malattia oppure usufruiscono di vari tipi di permessi, orari o giornalieri: da quelli concessi ai sensi della legge 104 per assistere un familiare disabile a quelli spettanti ai rappresentanti sindacali. Così alcune aziende fanno pedinare i lavoratori da un investigatore privato per vedere dove vanno e cosa fanno durante le ore di malattia o di permesso.
Talvolta, il detective scopre che qualcuno approfitta delle “ore libere” come se fossero una pausa ricreativa, o magari le usa per dedicarsi ad attività che non hanno nulla a che vedere con le finalità per cui erano state messe a disposizione, ed anche retribuite. In questi casi, c’è una violazione del patto di fedeltà che lega il dipendente al datore, e anche un danno economico per quest’ultimo: così la sanzione disciplinare è severa e può arrivare fino al licenziamento in tronco. Ma si può licenziare un lavoratore con le prove dell’investigatore privato? Che valore hanno le sue dichiarazioni, le foto che ha scattato, i documenti che ha raccolto, le informazioni che ha acquisito? Il lavoratore licenziato può contestare tutto ciò? Vediamo.
Investigazioni aziendali:
Nell'ultimo periodo la richiesta di indagini aziendali è in continua crescita. Questo fenomeno può essere spiegato dal timore di essere truffati e traditi, che incombe come un'ombra sulle aziende. La minaccia del tradimento da parte dei dipendenti o dei soci, spinge sempre di più i titolari a cercare di tutelare il proprio patrimonio aziendale.
Per questo motivo la soluzione più semplice è quella di affidarsi ad un'agenzia investigativa, che indagherà per accertare l'illecito sospetto.
Che tipo di indagini aziendali possono essere svolte?
Quando si parla di investigazioni aziendali si apre un mondo perché esistono varie tipologie di indagini. Ad esempio si possono commissionare indagini investigative sui dipendenti:
* Indagine pre-assunzione: questa tipologia di indagine consiste nel raccogliere, prima dell'assunzione, tutte quelle informazioni relative al passato più o meno recente, sia personale che professionale del candidato con il fine di verificare l'affidabilità e la veridicità di quanto dichiarato dallo stesso.
* Indagini sull'infedeltà aziendale: quando si sospetta che un dipendente compia furti aziendali, atti di spionaggio e/o di sabotaggio.
* Indagini Assenteismo: vengono richieste quando un lavoratore si assenta da lavoro per svariati motivi, che possono essere abuso di permessi L.104, falsa malattia o svolgimento di doppio lavoro. Il ruolo dell'investigatore è quindi raccogliere tutte le prove necessarie per inchiodare il probabile furbo di turno.
Ma non è solo il dipendente che può destare sospetti! Infatti spesso capita che ci sia infedeltà anche tra gli stessi soci, e proprio per ovviare il concretizzarsi di questo scenario esistono delle apposite investigazioni su:
* Infedeltà dei soci: permettono di scoprire con esattezza se un socio ha rapporti conflittuali con l'azienda di appartenenza, divulgando informazioni riservate.
* Concorrenza sleale: indagini che si richiedono al verificarsi di atti illeciti, come contraffazione del marchio, diffusione di notizie false e denigratorie, o manipolazioni di dipendenti e collaboratori.
* Spionaggio Industriale: si verifica quando si subisce una fuga di notizie e si combatte grazie alla pratica del controspionaggio, con lo scopo di individuare i responsabili, interni o esterni all'azienda, che violano il patto di non concorrenza.
Al termine di ogni indagine, l'investigatore redige un fascicolo investigativo, che assume valore probatorio in sede giudiziale, in cui si spiega il lavoro svolto e vengono illustrati i risultati ottenuti.
Le investigazioni riguardanti la Due Diligence Aziende, come ad esempio le indagini reputazionali e la verifica della clientela, sono fondamentali per poter valutare la sicurezza di un investimento. Con queste investigazioni si stima il grado di esposizione al rischio dei singoli esponenti dell'azienda, calcolando il rischio operativo e reputazionale tramite lo studio dell'operato degli stessi e l'analisi del loro trascorso reputazionale.
Indagini antisabotaggio industriale
Per avere un quadro completo su ciò che concerne la sicurezza dei dati aziendali non si può non parlare dell'importanza delle indagini informatiche e delle bonifiche elettroniche da microspie. Le prime consentono di analizzare il livello di sicurezza aziendale attraverso pratiche come il phishing simulation o il penetration test, mentre le seconde sono in grado di rilevare, tramite strumenti professionali, la presenza di microspie all'interno di uffici, auto, PC o cellulari aziendali, e rimuoverle.
Perché rivolgersi ad un'agenzia investigativa?
La raccolta di tutte queste informazioni richiede dispendio di energie e di tempo. Ecco perché è una buona decisione quella di affidare all'agenzia investigativa il compito di svolgere questo tipo di indagini.
L'investigatore privato prepara per ogni tipologia di indagine affidata un accurato e dettagliato dossier, redatto in conformità alle previsioni della legge ai fini della utilizzabilità nelle sedi previste, contenente gli esiti dell'investigazione sul dipendente o socio o tutti i dati relativi alla reale situazione patrimoniale e finanziaria di un soggetto di cui si voglia saggiarne l'affidabilità o la solvibilità, comprensiva dei suoi beni mobili (autovetture e motocicli) e immobili (terreni o case), nonché della presenza di vincoli sugli eventuali beni (pignoramenti, sequestri o fallimenti), ovvero le notizie raccolte ai fini della profilazione reputazionale di un impresa, dei suoi esponenti ossia ancora del candidato in fase preassuntiva.
Analogamente anche nel caso di indagini informatiche ed attività di bonifica elettronica, all'esito delle attività fa seguito una relazione dettagliata sulle risultanze, redatta in conformità alla normativa.
Indice
* 1 Quando si può far pedinare un lavoratore dall’investigatore privato?
* 2 Cosa può fare l’investigatore privato durante i pedinamenti?
* 3 Che valore hanno le prove raccolte dall’investigatore privato ai fini del licenziamento?
* 4 Approfondimenti
Quando si può far pedinare un lavoratore dall’investigatore privato?
I poteri di vigilanza e di controllo del datore di lavoro sull’operato dei propri dipendenti si estendono anche al di fuori dei luoghi di lavoro e degli orari di servizio. La giurisprudenza ammette da anni che è lecito ricorrere ad agenzie investigative private, non solo quando sono state già raccolte evidenti prove di infedeltà compiute dai dipendenti, ma anche quando c’è un semplice sospetto della loro commissione.
L’importante è che lo “spionaggio” del datore di lavoro non si traduca mai in una verifica sull’espletamento delle prestazioni lavorative: la legge [1] vieta l’impiego di guardie giurate o di altro personale di vigilanza, come gli investigatori privati, nei luoghi di lavoro, tranne che per la tutela del patrimonio aziendale. All’esterno, invece, tutto cambia: il datore di lavoro può far sorvegliare e pedinare i dipendenti da detective di sua fiducia (ma non quando il lavoratore è in missione, perché tale periodo è considerato come svolgimento degli incarichi affidati e, pertanto, è equiparato alle normali prestazioni lavorative interne).
In estrema sintesi, non si può spiare ciò che fanno i dipendenti in azienda, ma fuori sì. Di solito, il pedinamento di un lavoratore dall’investigatore privato viene disposto dal datore di lavoro per controllare se quel dipendente è veramente in malattia oppure se sta utilizzando il permesso per le finalità consentite dalla legge e non per altri scopi che non hanno nulla a che fare con ciò.
Cosa può fare l’investigatore privato durante i pedinamenti?
L’investigatore privato durante i pedinamenti dei lavoratori di cui lo ha incaricato il datore di lavoro, può scattare foto e registrare video, purché ciò avvenga in luoghi pubblici o aperti al pubblico (come bar, negozi, cinema e ristoranti) e non in luoghi di privata dimora. Può anche utilizzare strumenti di rilevamento della posizione di persone e autoveicoli (come il localizzatore satellitare Gps), raccogliere informazioni sui luoghi frequentati dalla persona pedinata e redigere annotazioni e relazioni di servizio (dette anche report investigativi) per documentare la propria attività nei confronti di chi gli ha commissionato l’incarico.
In ogni caso, però, il pedinamento non deve essere mai invasivo della libertà personale e dei luoghi privati o risultare molesto, altrimenti costituirebbe reato, come ha affermato in varie occasioni la Corte di Cassazione [2]. In proposito, leggi “Investigazioni: quando il pedinamento è reato“.
Che valore hanno le prove raccolte dall’investigatore privato ai fini del licenziamento?
Una volta chiarito che l‘investigatore privato può controllare un dipendente, purché ciò avvenga alle condizioni ed entro i limiti che abbiamo detto, resta da vedere che valore hanno le prove raccolte dal detective o dall’agenzia investigativa ai fini del licenziamento intimato al lavoratore infedele. In concreto, potrà trattarsi di prove documentali (ad esempio, le fotografie scattate e le localizzazioni Gps) e di testimonianze rese nella causa di lavoro, instaurata con l’opposizione del lavoratore al licenziamento.
La tematica della prova dell’attività investigativa compiuta da un detective privato incaricato dal datore di lavoro è stata affrontata in una recente ordinanza della Cassazione [3], che ha ritenuto legittimo il licenziamento adottato nei confronti di alcuni lavoratori portuali i quali, durante le ore di permesso sindacale loro concesse, in quanto rappresentanti della sicurezza aziendale, avevano svolto attività incompatibili con tale incarico.
L’investigatore privato aveva reso la sua rituale testimonianza nel processo, confermando, nel contraddittorio con i lavoratori licenziati, tutte le circostanze già elencate nel report investigativo che aveva consegnato alla società datrice di lavoro. La relazione scritta e la deposizione testimoniale hanno documentato per filo e per segno tutti i movimenti compiuti da quei dipendenti mentre fruivano dei permessi. Risultava in modo chiaro che costoro avevano utilizzato quelle ore per fini privati: il detective ha attestato davanti al giudice che andavano al passeggio, al bar, a fare shopping e a sbrigare commissioni. Il tutto si era svolto nell’arco di più di tre mesi consecutivi.
I lavoratori licenziati avevano contestato che gli elementi raccolti e descritti dall’investigatore privato non erano «realmente rappresentativi dell’attività espletata dal lavoratore», ma la doglianza non ha convinto i giudici della Suprema Corte: è vero che nel licenziamento disciplinare – detto anche licenziamento per “giusta causa” – la prova del comportamento scorretto del dipendente grava sul datore di lavoro, ma se egli fornisce elementi positivi in tal senso tocca al lavoratore contestare tale ricostruzione e dimostrare che le ore di permesso erano state fruite per le attività accordate dalla legge e non per altri scopi.
Approfondimenti
* Investigatore privato sul dipendente;
* Licenziamento: posso ricorrere all’investigatore privato?;
no
L'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo — per la quale l'art. 5, comma quattordicesimo, del DL. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito nella legge n. 638 del 1983) prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia — non coincide necessariamente con la materiale assenza di quest'ultimo dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell'osservanza di tale dovere di diligenza incombe sul lavoratore (v., ex plurimis, Cass. 22 maggio 1999 n. 5000).
Né ha rilievo che la mancata visita avvenga senza dolo da parte dell'interessato, perché ciò che è sanzionato è il fatto obiettivo in sé, indipendente dall'intenzione in concreto del lavoratore (Cass. 30 luglio 1993 n. 8484).
Cassazione, sentenza n. 4233 del 23.11.2021
Assenza giustificata alla visita fiscale
Il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall'obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l'allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità, dovendo pur sempre consistere in un'improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità".
Cassazione, ordinanza n. 24492 dell'1/10/2019
Assenza visita fiscale e condotta del lavoratore
L'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo - per la quale l'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modifiche, nella legge 11 novembre 1983 n. 638, - prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico dì malattia - non coincide necessariamente con l'assenza del lavoratore dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore - pur presente in casa - che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell'osservanza del dovere di diligenza incombe al lavoratore (cfr. Cass., 18 novembre 1991 n. 12534; 23 marzo 1994 n. 2816; 14 maggio 1997 n. 4216, Cass. 22 maggio 1999, n. 5000).
Cassazione, sentenza n. 19668 del 22/07/2019
Concorrenza sleale:
Informatica forense e violazione del segreto aziendale: la sentenza del Tribunale di Bologna
In caso di violazione dei segreti aziendali da parte di ex dipendenti, il Tribunale di Bologna ha confermato la liceità delle aziende di avvalersi di un informatico forense per reperire prove utili in sede di giudizio